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Statuto dell’Associazione PCDH19 Suisse

 

 

Art. 1. Denominazione, sede e durata

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1.1.

A norma degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e del presente statuto è costituita un’Associazione denominata Associazione PCDH19 Suisse.

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1.2

L’Associazione ha sede a Lugano.

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1.3

La sua durata è illimitata.

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Art. 2. Scopi

 

L’Associazione PCDH19 Suisse è un’Associazione apartitica e aconfessionale senza fini di lucro che ha i seguenti scopi eseguibili in Svizzera e all’estero:

  1. promozione della ricerca medica e scientifica (mediante il reperimento di fondi) rivolta alla salute fisica e/o mentale delle persone colpite in particolare dalla mutazione genetica PCDH19;

  2. favorire l’incontro di persone affette da questa mutazione genetica e dei loro familiari con altre persone con la stessa malattia, con medici e ricercatori;

  3. collaborare con altri enti e associazioni nella promozione, nell’informazione e nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica, dei medici (pediatri, neurologi, medici di famiglia,…) e degli operatori sanitari  in merito alle malattie genetiche rare, in particolare per la PCDH19.

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Art. 3. Mezzi, contributi sociali

 

Per il perseguimento delle finalità, l’Associazione dispone:

  1. dei contributi sociali,

  2. di sovvenzioni

  3. di eventuali contributi pubblici e/o privati,

  4. di donazioni, legati ed altri lasciti.

  5. di proventi di iniziative o manifestazioni

 

Art. 4. Soci

 

4.1.

L’Associazione è composta da soci (persone fisiche e/o giuridiche) condividenti lo scopo dell’Associazione e paganti il contributo sociale.

 

4.2.

Diventano automaticamente soci dell’Associazione le persone (fisiche o giuridiche) che nel corso dell’anno versano una donazione pari alla quota sociale  di membro simpatizzante, oltre ai membri a vita. Ai fini del computo dei soci che possono partecipare all’assemblea annuale fa stato il rilevamento al 31 dicembre.

 

4.3

Le persone (fisiche o giuridiche) che al 31 dicembre non hanno rinnovato il pagamento della quota sociale o un versamento equivalente perdono lo statuto di socio.

 

4.4

Il diritto di voto presuppone l’avvenuto pagamento del contributo sociale.

 

4.5.

La qualità di socio non si può né cedere, né trasmettere per successione.

 

4.6

Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea, se per taluni motivi un socio non può presenziare all’assemblea sociale, egli può farsi rappresentare da un’altra persona tramite delega scritta e firmata.

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Art. 5. Organi dell’Associazione

 

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’assemblea sociale,

  2. il Comitato Direttivo,

  3. il Comitato Scientifico,

  4. i revisori nominati dall’assemblea.

 

Art. 6. Assemblea sociale

 

6.1 

L’organo supremo dell’Associazione è l’assemblea sociale. È formata dall’insieme dei soci dell’Associazione. Un’assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente.

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6.2

I soci vengono invitati all’assemblea generale in anticipo, con 20 giorni di preavviso, per iscritto (lettera o e-mail), con allegato l’ordine del giorno.

 

6.3

Le proposte di ulteriori trattande all’attenzione dell’assemblea generale vanno inoltrate per iscritto al Comitato Direttivo entro 2 settimane (14 giorni) dalla data dell’assemblea.

 

6.4

L’assemblea sociale ha i seguenti compiti:

a)    elezione, revoca e scarico dei membri del Comitato Direttivo,

b)    elezione o revoca dei revisori,

c)     elaborazione e modifica degli statuti,

d)    approvazione del conto annuale,

e)    determinazione del contributo annuale dei soci,

f)      ammissione o esclusione dei soci,

g)    decisione di affiliazione ad altre associazioni o di dissociazione da esse,

h)    scioglimento dell’Associazione.

 

6.5

All'interno dell'assemblea sociale, ogni socio ha diritto a un voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice tra i soci votanti. In caso di parità tra i partecipanti all'assemblea, il presidente ha diritto a un voto decisivo, potendo così esercitare un doppio voto. Riservato l’Art. 10

I collaboratori possono assistere all’assemblea generale a titolo consultivo.

 

Art. 7. Assemblea generale straordinaria

 

Un’assemblea generale straordinaria può essere richiesta su domanda del comitato oppure di 1/5 dei soci dell’Associazione.

 

Art. 8. Il Comitato Direttivo

 

8.1

Il Comitato Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

 

8.2

È composto da un minimo di 3 (tre) persone.

 

8.3

Ha poteri decisionali sull’intera gestione corrente dell’Associazione.

 

8.4

Il periodo di nomina è di 1 anno e può essere rinnovato.

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8.5

Il comitato designa al suo interno il presidente e un segretario. I membri vincolano l’associazione con diritto di firma collettiva a due con quattro aventi diritto di firma.

 

8.6

I membri del Comitato Direttivo non percepiscono onorari; le spese vive possono essere rimborsate.

 

 

Art. 9. Revisori

 

La contabilità dell’Associazione è sottomessa al controllo dei conti ai due revisori designati dall’assemblea generale.

 

 

Art.10. Modifica dello scopo e scioglimento dell’Associazione

 

10.1

La modifica dello scopo e lo scioglimento dell’Associazione devono essere deliberati dall’assemblea, con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

 

10.2

Con lo scioglimento dell’Associazione, il patrimonio va a un’istituzione che persegue la stessa o una simile finalità e che è al beneficio dell’esenzione fiscale. È esclusa la retribuzione del patrimonio dei soci.

 

 

Art.11. Responsabilità

 

Per i debiti dell’Associazione risponde solo il patrimonio dell’Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

 

 

Art.12. Disposizioni finali

 

12.1

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero.

 

12.2

L’Associazione può essere iscritta a Registro di Commercio.

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